E APPRENDISTI 1. Una persona fisica che era residente di uno Stato contraente immediatamente prima di recarsi nell'altro Stato contraente e che soggiorna temporaneamente in detto Stato contraente unicamente in qualita' di studente presso un'universita', istituto superiore o altro istituto d'istruzione o in qualita' di apprendista e' esente da imposizione in detto Stato contraente dal momento della sua prima permanenza in detto Stato contraente connessa a tale soggiorno:

  • a)per tutte le rimesse dall'estero effettuate per il suo mantenimento, istruzione o apprendistato, e
  • b)per un periodo non superiore complessivamente a cinque anni, per qualsiasi remunerazione per prestazioni personali rese in detto Stato contraente al fine di integrare le proprie risorse destinate a tali fini. 2. Una persona fisica che era residente in uno Stato contraente immediatamente prima di recarsi nell'altro Stato contraente e che soggiorna temporaneamente in detto Stato contraente, unicamente per motivi di studio, ricerca o apprendistato in quanto beneficiario di una borsa di studio, di un contributo o di un premio da parte di un organismo scientifico, culturale, religioso o assistenziale o in base ad un programma di assistenza tecnica promosso dal Governo di uno Stato contraente, e' esente da imposizione in detto Stato contraente per un periodo non superiore a due anni dal momento della sua prima permanenza in detto Stato contraente connessa a tale soggiorno:
  • a)per l'ammontare di detta borsa di studio, contributo o premio
  • b)per tutte le rimesse dall'estero effettuate per il suo mantenimento, istruzione o apprendistato; e
  • c)per qualsiasi remunerazione per prestazioni personali rese in detto altro Stato contraente sempreche' tale attivita' sia attinente ai suoi studi, ricerche e apprendistato. 3. Una persona fisica che era residente di uno Stato contraente immediatamente prima di recarsi nell'altro Stato contraente e che soggiorna temporaneamente in detto Stato contraente unicamente in qualita' di apprendista allo scopo di acquisire esperienza tecnica, professionale o commerciale, e' esente da imposizione in detto Stato contraente per un periodo non superiore a due anni dal momento della prima permanenza in detto Stato contraente connessa a tale soggiorno:
  • a)per tutte le rimesse dall'estero effettuate per il suo mantenimento, istruzione o apprendistato, e
  • b)per un periodo non superiore complessivamente a cinque anni, per qualsiasi remunerazione per prestazioni personali rese in detto Stato contraente, sempreche' tali attivita' siano attinenti ai suoi studi o apprendistato.

Testo vigente dal 5 settembre 1989

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urn:nir:stato:legge:1989-08-28;313~art20 · fonte del testo

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