[1]E APPRENDISTI

[2]1. Una persona fisica residente di uno Stato contraente che soggiorna nell'altro stato contraente unicamente: (a) in qualita' di studente presso un'Universita', collegio od altro istituto d'istruzione riconosciuto in detto altro Stato contraente, o (b) in qualita' di apprendista, o (c) ai fini di studio, ricerca o formazione professionale, in quanto beneficiario di una borsa di studio, di un assegno o donazione da parte di un'organizzazione governativa, religiosa, assistenziale, scientifica o d'istruzione, e' esente da imposizione in detto altro Stato contraente: (i) per le remunerazioni o per tutte le somme ricevute dall'estero per sopperire alle spese di mantenimento, d'istruzione o di formazione professionale; (ii) per le borse di studio, assegni e donazioni; (iii) per le remunerazioni percepite in corrispettivo di un'attivita' dipendente svolta in detto altro Stato contraente, purche' tali remunerazioni non eccedano nell'anno lire italiane 2.200.000 o l'equivalente in rupie indiane a seconda dei casi. 2. Una persona fisica residente di uno Stato contraente che soggiorna nell'altro Stato contraente per un periodo non superiore ad un anno alle dipendenze di, o sotto contratto presso un'impresa di detto primo Stato contraente o delle organizzazioni indicate al paragrafo 1, con lo scopo principale di acquistare esperienze tecniche, professionali o commerciali, da una persona diversa da detta impresa od organizzazione, e esente da imposizione in detto altro Stato contraente per le remunerazioni percepite in corrispettivo di un'attivita' dipendente svolta in detto altro Stato contraente nel periodo considerato purche' tali remunerazioni non eccedano nell'anno lire italiane 2.500.000 o l'equivalente in rupie indiane, a seconda dei costi.

Testo vigente dal 22 agosto 1985

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urn:nir:stato:legge:1985-07-24;432~accordo-art22 · fonte del testo

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