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Tributario
Ratifica ed esecuzione della convenzione tra la Repubblica italiana e la Repubblica islamica del Pakistan per evitare le doppie imposizioni e per prevenire le evasioni fiscali in materia di imposte sul reddito, con protocollo, firmata a Roma il 22 giugno 1984
Legge 28 agosto 1989, n. 313
- Aggiornato al
- 5 settembre 1989
- Articoli
- 31
- Versioni storiche
- 34
- Art. 1CONVENZIONE TRA LA REPUBBLICA ITALIANA E LA REPUBBLICA ISLAMICA DEL PAKISTAN PER EVITARE…
- Art. 2CONSIDERATE 1. La presente Convenzione si applica alle imposte sul reddito prelevate per…
- Art. 3Ai fini della presente Convenzione, a meno che il contesto non richieda una diversa…
- Art. 4Ai fini della presente Convenzione, l'espressione "residente di uno Stato contraente"…
- Art. 5organizzazione 1. Ai fini della presente Convenzione, l'espressione "stabile…
- Art. 6IMMOBILIARI 1. I redditi che un residente di uno Stato contraente ritrae da beni immobili…
- Art. 7DELLE IMPRESE 1. Gli utili di un'impresa di uno Stato contraente sono imponibili soltanto…
- Art. 8MARITTIMA ED AEREA 1. I redditi derivanti ad un'impresa di uno Stato contraente…
- Art. 9ASSOCIATE Allorche' a) un'impresa di uno Stato contraente partecipa, direttamente o…
- Art. 10I dividendi pagati da una societa' residente di uno Stato contraente ad un residente…
- Art. 11Gli interessi provenienti da uno Stato contraente e pagati ad un residente dell'altro…
- Art. 12I canoni provenienti da uno Stato contraente e pagati ad un residente dell'altro Stato…
- Art. 13DI CAPITALE 1. Gli utili derivanti dall'alienazione di beni immobili, cosi' come definiti…
- Art. 14INDIPENDENTI 1. I redditi che un residente di uno Stato contraente ritrae dall'esercizio…
- Art. 15SUBORDINATO 1. Salvo le disposizioni degli articoli 16, 18, 19, 20 e 21, i salari, gli…
- Art. 16E GETTONI DI PRESENZA 1. La partecipazione agli utili, i gettoni di presenza e le altre…
- Art. 17E SPORTIVI 1. Nonostante le disposizioni degli articoli 14 e 15, i redditi che un…
- Art. 18Fatte salve le disposizioni del paragrafo 2 dell'articolo 19, le pensioni e le altre…
- Art. 19PUBBLICHE 1. a) Le remunerazioni, diverse dalle pensioni, pagate da uno Stato contraente…
- Art. 20E APPRENDISTI 1. Una persona fisica che era residente di uno Stato contraente…
- Art. 21ED INSEGNANTI 1. Le remunerazioni percepite da un professore od un insegnante il quale e'…
- Art. 22NON ESPRESSAMENTE MENZIONATI Gli elementi di reddito di un residente di uno Stato…
- Art. 23DELLA DOPPIA IMPOSIZIONE 1. Per quanto concerne il Pakistan: Se un residente del Pakistan…
- Art. 24DISCRIMINAZIONE 1. I nazionali di uno Stato contraente non sono assoggettati nell'altro…
- Art. 25AMICHEVOLE 1. Quando una persona ritiene che le misure adottate da uno o da entrambi gli…
- Art. 26DI INFORMAZIONI 1. Le autorita' competenti degli Stati contraenti si scambieranno le…
- Art. 27DIPLOMATICI E FUNZIONARI CONSOLARI Le disposizioni della presente Convenzione non…
- Art. 28TERRITORIALE 1. La presente Convenzione puo' essere estesa, integralmente o con le…
- Art. 29Le imposte riscosse in uno Stato contraente mediante ritenuta alla fonte sono rimborsate…
- Art. 30IN VIGORE 1. La presente Convenzione sara' ratificata e gli strumenti di ratifica saranno…
- Art. 31La presente Convenzione restera' in vigore a tempo indeterminato. ma ciascuno Stato…
