CONSIDERATE 1. La presente Convenzione si applica alle imposte sul reddito prelevate per conto di ciascuno Stato contraente qualunque sia il sistema di prelevamento. 2. Sono considerate imposte sul reddito le imposte prelevate sul reddito complessivo o su elementi del reddito, comprese le imposte sugli utili derivanti dall'alienazione di beni mobili o immobili, le imposte sull'ammontare complessivo degli stipendi o dei salari corrisposti dalle imprese, nonche' le imposte sui plusvalori. 3. Le imposte attuali cui si applica la Convenzione sono in particolare:

  • a)per quanto concerne l'Italia: i)l'imposta su reddito delle persone fisiche, e
  • ii)l'imposta sul reddito delle persone giuridiche ancorche' riscosse mediante ritenuta alla fonte.(qui di seguito indicate quali'imposta italiana)
  • b)per quanto concerne il Pakistan: - l'imposta sul reddito, (the income tax) - le sovrimposte, (the super tax) e - le addizionali (surcharge) (qui di seguito indicate quali "imposta pakistana") 4. La Convenzione si applichera' anche alle imposte future di natura identica o analoga che verranno istituite dopo la firma della presente Convenzione in aggiunta o in sostituzione delle imposte esistenti da parte di uno degli Stati contraenti o da parte del Governo dei territori cui la presente Convenzione e' estesa in base all'articolo 28 della Convenzione medesima. Alla fine di ogni anno, le autorita' competenti degli Stati contraenti si comunicheranno le modifiche rilevanti apportate alle rispettive legislazioni fiscali.

Testo vigente dal 5 settembre 1989

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urn:nir:stato:legge:1989-08-28;313~art2 · fonte del testo

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