INDIPENDENTI 1. I redditi che un residente di uno Stato contraente ritrae dall'esercizio di un'attivita' professionale o da altre attivita' indipendenti di carattere analogo sono imponibili soltanto in detto Stato. Tuttavia, nelle seguenti circostanze detto reddito puo' essere tassato nell'altro Stato contraente e cioe':

  • a)se egli dispone abitualmente di una base fissa nell'altro Stato contraente per l'esercizio delle proprie attivita'; in tal caso, i redditi sono imponibili nell'altro Stato contraente ma unicamente nella misura in cui essi sono imputabili a detta base fissa; o
  • b)se egli soggiorna nell'altro Stato contraente per un periodo o periodi che ammontano o oltrepassano in totale 183 giorni nel corso dell'anno fiscale; o
  • c)se le remunerazioni derivanti per prestazioni nell'altro Stato contraente a residenti di detto Stato contraente oltrepassano 75.000 rupie o l'equivalente in valuta italiana nel corso dell'anno fiscale, nonostante che il loro soggiorno in detto Stato non superi nel corso dell'anno fiscale un periodo o periodi che ammontano in totale a 183 giorni. 2. L'espressione "attivita' professionale" comprende, in particolare, le attivita' indipendenti di carattere scientifico, letterario, artistico, educativo o pedagogico, nonche' le attivita' indipendenti dei medici, avvocati, ingegneri, architetti, dentisti e contabili.

Testo vigente dal 5 settembre 1989

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urn:nir:stato:legge:1989-08-28;313~art14 · fonte del testo

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