• 1)L'Accordo rimane in vigore per un periodo di 6 anni, sino al 30 settembre 1982, a meno che non venga prorogato in virtu' del paragrafo 3) del presente articolo, o risolto in virtu' del paragrafo 4.
  • 2)Nel corso del terzo anno di validita' dell'Accordo, vale a dire nell'annata caffearia che termina il 30 settembre 1979, le parti contraenti notificano al Segretariato generale dell'organizzazione delle Nazioni Unite la loro intenzione di continuare a far parte dell'Accordo per i rimanenti tre anni di validita' dell'Accordo stesso. Qualora una parte contraente, o un territorio che e' Membro o fa parte di un gruppo Membro, non abbia notificato o fatto notificare, entro il 30 settembre 1979, la sua intenzione di continuare a far parte dell'Accordo per i tre rimanenti anni della sua validita', tale parte contraente o territorio cessa, a far data dal primo ottobre 1979, di essere parte dell'Accordo.
  • 3)In qualsiasi momento dopo il 30 settembre 1980 il Consiglio ha facolta', con decisione adottata a maggioranza del 58 per cento dei Membri che detengano almeno una maggioranza ripartita del 70 per cento dei voti, di decidere che il presente Accordo costituira' oggetto di nuovi negoziati o sara' prorogato, con o senza modifica, per il periodo che il Consiglio stesso determina. Qualora una parte contraente, o un territorio che e' Membro o fa parte di un gruppo Membro non abbia notificato o fatto notificare al Segretariato generale dell'organizzazione delle Nazioni Unite la sua accettazione del nuovo Accordo, o dell'Accordo prorogato alla data in cui il nuovo Accordo prorogato entra in vigore, tale parte contraente o tale territorio cessa a decorrere da tale data di essere parte dell'Accordo.
  • 4)Il Consiglio, deliberando a maggioranza dei Membri, che dispongono di una maggioranza ripartita dei due terzi dei voti, ha facolta' di risolvere in qualsiasi momento il presente Accordo. La risoluzione prende effetto a decorrere dalla data in cui il Consiglio delibera.
  • 5)Nonostante la risoluzione dell'Accordo, il Consiglio continua ad esistere per il periodo necessario per liquidare l'organizzazione, definire la sua contabilita' e disporne gli averi; durante tale periodo, esso ha i poteri e le funzioni che possono rivelarsi necessari a tale fine.

Testo vigente dal 24 agosto 1978

Norme correlate

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Le versioni storiche sono pubblicate solo per alcune raccolte di atti, e quella da cui viene questo atto non è fra quelle. Stiamo recuperando la multivigenza atto per atto: quando arriva, qui compare la storia completa con le date.

urn:nir:stato:legge:1978-07-26;478~art68 · fonte del testo

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