Elezione del Comitato esecutivo

  • 1)I Membri esportatori ed i Membri importatori del Comitato esecutivo sono eletti al Consiglio dai rispettivi Membri esportatori e Membri importatori dell'Organizzazione. Le elezioni nell'ambito di ciascuna categoria hanno luogo secondo le seguenti disposizioni.
  • 2)Ciascun Membro vota per un solo candidato, assegnando ad esso tutti i voti di cui dispone a norma dell'Articolo 13. Un. Membro puo' assegnare ad un altro candidato i voti di cui eventualmente dispone per procura, conformemente alle disposizioni del paragrafo 2) della' Articolo 14.
  • 3)Sono eletti gli otto candidati che ottengono il maggior numero di voti; tuttavia nessun candidato e' considerato eletto al primo scrutinio se non ha ottenuto almeno 75 voti.
  • 4)Se in base alle disposizioni del paragrafo 3) del presente Articolo risultano eletti meno di otto candidati al primo ballottaggio, saranno indetti ulteriori scrutini in cui solo i Membri che non hanno votato per nessuno dei candidati eletti hanno diritto di votare. In ogni successivo scrutinio, il numero minimo di voti per essere eletto sara' successivamente diminuito di cinque unita' e cio' fino a quando non risultino eletti otto candidati.
  • 5)Un Membro che non ha votato per uno dei Membri eletti, conferisce ad uno di essi i voti di cui dispone, fatte salve le disposizioni dei paragrafi 6) e 7) del presente Articolo.
  • 6)Si considera che un Membro eletto ha ottenuto il numero di voti espressi a suo favore al momento della sua elezione, piu' i voti ad esso conferiti in seguito, a condizione che il numero totale di voti non superi 499 per ogni Membro eletto.
  • 7)Se il numero di voti considerati come ottenuti da un Membro eletto supera 499, i Membri che hanno votato per questo Membro eletto o gli hanno conferito i loro voti, si accorderanno fra di loro affinche' uno o piu' di essi ritirino i voti che gli hanno concesso e li conferiscano o li trasferiscano ad un altro Membro eletto, in modo che i voti ricevuti da ciascun Membro eletto non superino il numero massimo di 499.

Testo vigente dal 2 marzo 2005

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urn:nir:stato:legge:2005-02-10;23~art18 · fonte del testo

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