[1]Articolo V.

[2]1. Le disposizioni dell'articolo IV non vengono applicate qualora si renda necessario assicurare la tutela della vita umana o la sicurezza delle navi, aeronavi, piattaforme o altre opere in mare in casi di forza maggiore dovuti ad intemperie o a qualunque altra causa e che mettono in pericolo delle vite umane o che costituiscono una diretta minaccia per una nave, un'aeronave, una piattaforma o altre opere in mare, con riserva che lo scarico risulti essere come il solo mezzo per far fronte alla minaccia e che comporti, con ogni probabilita', dei danni meno gravi di quelli che si verificherebbero senza il ricorso a detto scarico. Lo scarico verra' effettuato in modo da ridurre al minimo i rischi di danni alla vita umana nonche' alla fauna e alla flora marina verra' notificato al piu' presto all'Organizzazione. 2. Una Parte contraente puo' rilasciare una autorizzazione specifica in deroga all'articolo IV, paragrafo 1, lettera a), in casi di urgenza che presentano dei rischi inaccettabili per la salute dell'uomo e per i quali nessuna altra soluzione e' possibile. Preventivamente, la Parte consultera' qualunque altro o tutti gli altri Paesi che ne potrebbero essere danneggiati nonche' l'Organizzazione che, dopo aver consultato le altre Parti e gli organismi internazionali interessati, raccomandera' nel piu' breve tempo possibile alla Parte le procedure le piu' adeguate da adottare, in conformita' alle disposizioni previste all'articolo XIV. La Parte seguira' queste raccomandazioni nella misura del possibile a seconda del tempo di cui essa dispone per prendere le misure necessarie e tenendo conto dell'obbligo generale di evitare di causare dei danni all'ambiente marino; essa comunichera' all'Organizzazione le misure da essa adottate. Le Parti si impegnano ad accordarsi mutua assistenza in tali circostanze. 3. Una Parte contraente puo' rinunciare ai suoi diritti ai sensi del paragrafo 2 al momento della ratifica o dell'adesione alla presente convenzione o successivamente.

Testo vigente dal 27 giugno 1983

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urn:nir:stato:legge:1983-05-02;305~artv · fonte del testo

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