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Miscellanea
Ratifica ed esecuzione della convenzione sulla prevenzione dell'inquinamento marino causato dallo scarico di rifiuti ed altre materie, con allegati, aperta alla firma a Citta' del Messico, Londra, Mosca e Washington il 29 dicembre 1972, come modificata dagli emendamenti allegati alle risoluzioni adottate a Londra il 12 ottobre 1978
Legge 2 maggio 1983, n. 305
- Aggiornato al
- 27 giugno 1983
- Articoli
- 22
- Versioni storiche
- 34
- Art. iTRADUZIONE NON UFFICIALE N.B. - I testi facenti fede sono unicamente quelli indicati…
- Art. iiArticolo II. Le Parti contraenti adotteranno, in conformita' ai seguenti articoli, tutte…
- Art. iiiArticolo III. Ai fini della presente Convenzione: 1. a) per "scarico" si intende: i)…
- Art. ivArticolo IV. 1. In conformita' alle disposizioni della presente Convenzione, ciascuna…
- Art. vArticolo V. 1. Le disposizioni dell'articolo IV non vengono applicate qualora si renda…
- Art. viArticolo VI. 1. Ciascuna Parte contraente designa una o piu' autorita' competenti per: a)…
- Art. viiArticolo VII. 1. Ciascuna Parte contraente applica le misure richieste dall'applicazione…
- Art. viiiArticolo VIII. Al fine di promuovere gli obiettivi della presente Convenzione, le Parti…
- Art. ixArticolo IX. Le Parti contraenti agevoleranno, con la loro collaborazione in seno…
- Art. xArticolo X. In conformita' con i principi del diritto internazionale relativi alla…
- Art. xiArticolo XI. Le Parti contraenti, durante la loro prima riunione consultiva, esamineranno…
- Art. xiiArticolo XII. Le Parti contraenti si impegnano a promuovere, nel quadro delle istituzioni…
- Art. xiiiArticolo XIII Nessuna disposizione della presente Convenzione pregiudica la codificazione…
- Art. xivArticolo XIV 1. Il Governo del Regno Unito di Gran Bretagna e d'Irlanda del Nord, in…
- Art. xvArticolo XV. 1. a) Durante le riunioni delle Parti contraenti convocate in virtu' delle…
- Art. xviArticolo XVI. La presente Convenzione sara' aperta alla firma di tutti gli Stati a…
- Art. xviiArticolo XVII. La presente Convenzione sara' sottoposta a ratifica. Gli strumenti di…
- Art. xviiiArticolo XVIII. La presente Convenzione sara' aperta all'adesione di tutti gli Stati dopo…
- Art. xixArticolo XIX. 1. La presente Convenzione entrera' in vigore trenta giorni dopo la data…
- Art. xxArticolo XX. I depositari informeranno le Parti contraenti: a) delle firme della presente…
- Art. xxiArticolo XXI. Ogni Parte contraente potra' denunciare la presente Convenzione mediante un…
- Art. xxiiArticolo XXII. L'originale della presente Convenzione, i cui testi inglese, francese…
