[1]Articolo VI.

[2]1. Ciascuna Parte contraente designa una o piu' autorita' competenti per:

  • a)rilasciare le autorizzazioni specifiche che verranno preventivamente richieste per lo scarico dei materiali elencati nell'Allegato II nelle circostanze specificate nell'articolo V, paragrafo 2;
  • b)rilasciare le autorizzazioni generali che saranno preventivamente richieste per lo scarico di qualunque altro materiale;
  • c)registrare la natura e la quantita' di tutti i materiali il cui scarico viene autorizzato, nonche' il luogo e il metodo di scarico;
  • d)controllare, individualmente o in collaborazione con altri Paesi e con gli organismi internazionali competenti, lo stato dei mari ai fini della presente Convenzione. 2. La o le autorita' competenti di una Parte contraente rilasceranno le preventive autorizzazioni generali o specifiche in conformita' alle disposizioni del precedente paragrafo i per i materiali destinati allo scarico:
  • a)caricati sul suo territorio;
  • b)caricati da una nave o una aeronave registrata sul suo territorio o battente la sua bandiera, qualora questo carico avvenga sul territorio di uno Stato non Parte alla presente Convenzione. 3. Nel rilasciare le autorizzazioni previste al precedente paragrafo 1, lettere a) e b), la o le autorita' competenti si conformeranno alle disposizioni dell'Allegato III, nonche' ai criteri, alle misure e condizioni ulteriori che ritengono pertinenti. 4. Ciascuna Parte contraente comunica, direttamente o tramite un segretariato istituito con un accordo regionale, all'Organizzazione e se del caso, agli altri Paesi, le informazioni di cui alle lettere c) e d) del precedente paragrafo 1, nonche' i criteri, le misure e le condizioni da essa adottate in conformita' al precedente paragrafo 3. La procedura da seguire e la natura di tali notifiche verranno stabilite mediante consultazioni tra le Parti.

Testo vigente dal 27 giugno 1983

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urn:nir:stato:legge:1983-05-02;305~artvi · fonte del testo

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