1. Le norme degli articoli 4.1 e 5 non si applicano quando sia necessario garantire la salvaguardia delle vita umana o la sicurezza di navi, aeronavi, piattaforme o altre strutture artificiali in mare nei casi di forza maggiore dovuti ad intemperie o in qualsiasi altro caso che mette a repentaglio la vita umana o che costituisce una minaccia effettiva per le navi, aeronavi e piattaforme o altre strutture artificiali in mare, fermo restando che l'immersione o l'incenerimento in mare appaia come l'unico modo di far fronte alla minaccia e che quest'ultima comporti, con ogni probabilita', danni meno gravi di quello che sarebbero senza il ricorso a detta immersione o incenerimento in mare. L'immersione o l'incenerimento in mare avviene in modo da ridurre al minimo i rischi di pericolo per la vita umana, nonche' per la fauna e la flora marine e occorre segnalarlo senza indugio all'Organizzazione. 2. Una Parte contraente puo' rilasciare un permesso in deroga agli articoli 4.1 e 5 in casi d'urgenza che presentano una minaccia inaccettabile per la salute dell'uomo, la sicurezza o l'ambiente marino e per i quali nessuna altra soluzione e' possibile. Prima di fare cio', la Parte contraente consulta ogni altro paese, o tutti gli altri paesi che potrebbero essere colpiti, nonche' l'Organizzazione, la quale dopo aver consultato le altre Parti contraenti e, se del caso le organizzazioni internazionali competenti, raccomanda al piu' presto alla Parte contraente le procedure piu' confacenti da adottare, conformemente all'articolo 18.6. La Parte contraente si attiene a queste raccomandazioni in tutta la misure del possibile in funzione del tempo di cui dispone per prendere i provvedimenti necessari ed in considerazione dell'obbligo generale di evitare di causare danni all'ambiente marino; essa informa l'Organizzazione circa le misure che avra' adottato. Le Parti contraenti s'impegnano a fornirsi reciprocamente assistenza in tali circostanze. 3. Una Parte contraente puo' rinunciare ai suoi diritti ai sensi del paragrafo 2 al momento della ratifica o dell'adesione al presente Protocollo o posteriormente.

Testo vigente dal 14 marzo 2006

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urn:nir:stato:legge:2006-02-13;87~protocollo-art8 · fonte del testo

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