Il Segretario Generale del Consiglio d'Europa notifichera' agli Stati membri rappresentati nel Comitato dei Ministri del Consiglio e a qualsiasi Stato che abbia aderito alla presente Convenzione:

  • a)ogni firma;
  • b)ogni deposito di strumenti di ratifica, accettazione o adesione;
  • c)ogni data di entrata in vigore della presente Convenzione, conformemente all'articolo 58 di essa;
  • d)ogni dichiarazione ricevuta in applicazione dell'articolo 19, paragrafo 2;
  • e)ogni dichiarazione ricevuta in applicazione dell'articolo 44, paragrafo 4;
  • f)ogni dichiarazione ricevuta in applicazione dell'articolo 60;
  • g)ogni riserva formulata in applicazione dell'articolo 61, paragrafo 1, e il ritiro di tale riserva;
  • h)ogni dichiarazione ricevuta in applicazione dell'articolo 62, paragrafo 1; e ogni successiva notifica ricevuta in applicazione di detto articolo, paragrafo 2;
  • i)ogni informazione ricevuta in applicazione dell'articolo 63, paragrafo 1, e ogni successiva notifica ricevuta in applicazione di tale articolo, paragrafo 2;
  • j)ogni notifica riguardante accordi bilaterali o multilaterali conclusi in applicazione dell'articolo 64, paragrafo 2, o riguardante una legislazione uniforme introdotta in applicazione dell'articolo 64, paragrafo 3;
  • k)ogni notifica ricevuta in applicazione dell'articolo 66 e la data in cui la denuncia avra' effetto.

Testo vigente dal 16 giugno 1977

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urn:nir:stato:legge:1977-05-16;305~art67 · fonte del testo

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