1. Qualsiasi Stato Contraente puo', al momento della firma del deposito dei suoi strumenti di ratifica, accettazione o adesione, dichiarare che si avvale di una o piu' delle riserve previste nell'Allegato I alla presente Convenzione. 2. Qualsiasi Stato contraente puo' interamente o parzialmente ritirare una riserva che abbia formulato in virtu' del paragrafo precedente per mezzo di una dichiarazione indirizzata al Segretario Generale del Consiglio d'Europa che avra' effetto a partire dalla data del suo ricevimento. 3. Uno Stato Contraente che abbia formulato una riserva riguardo a una qualsiasi delle disposizioni della presente Convenzione non puo' pretendere l'applicazione di tale disposizione da parte di nessun altro Stato; esso puo', tuttavia, se la sua riserva e' parziale o condizionale, pretendere l'applicazione di tale disposizione nella misura in cui l'abbia esso stesso accettata.

Testo vigente dal 16 giugno 1977

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urn:nir:stato:legge:1977-05-16;305~art61 · fonte del testo

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