1. Qualsiasi Stato Contraente puo' in qualsiasi momento, con una dichiarazione indirizzata al Segretario Generale del Consiglio d'Europa, indicare le disposizioni legali da includersi negli Allegati II o III della presente Convenzione. 2. Qualsiasi modifica delle disposizioni nazionali elencate negli Allegati II o III sara' notificata al Segretario Generale del Consiglio d'Europa, ove tale modifica renda inesatte le informazioni contenute in tali Allegati. 3. Qualsiasi modifica apportata agli Allegati II o III in applicazione del paragrafo precedente avra' effetto in ciascun Stato Contraente un mese dopo la data della loro modifica da parte del Segretario Generale del Consiglio d'Europa.

Testo vigente dal 16 giugno 1977

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urn:nir:stato:legge:1977-05-16;305~art62 · fonte del testo

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