1. Subordinatamente a quanto disposto al paragrafo 2 del presente articolo, non verra' richiesta alcuna traduzione delle richieste ne' dei documenti che le accompagnino. 2. Qualsiasi Stato Contraente puo', al momento della firma o del deposito dei suoi strumenti di ratifica, accettazione o adesione, per mezzo di una dichiarazione indirizzata al Segretario Generale del Consiglio d'Europa, riservarsi il diritto di chiedere che le richieste e i documenti ad esse inerenti siano accompagnati da una traduzione nella sua propria lingua o in una delle lingue ufficiali del Consiglio d'Europa, o in quella lingua che esso stesso indichera'. Gli altri Stati Contraenti possono invocare la reciprocita'. 3. Il presente articolo non comportera' alcun pregiudizio alle disposizioni concernenti la traduzione delle richieste e dei documenti aJ esse inerenti che possono essere contenute in accordi o intese attualmente in vigore o che possano essere conclusi tra due o piu' Stati Contraenti.

Testo vigente dal 16 giugno 1977

Versioni nel tempoStampa / PDF

Norme correlate

Ogni gruppo dice da dove viene il collegamento.

Versioni nel tempo

Di questo articolo abbiamo una versione sola

Le versioni storiche sono pubblicate solo per alcune raccolte di atti, e quella da cui viene questo atto non è fra quelle. Stiamo recuperando la multivigenza atto per atto: quando arriva, qui compare la storia completa con le date.

urn:nir:stato:legge:1977-05-16;305~art19 · fonte del testo

Iuspedia

Prima di continuare

Iuspedia si fa conoscere con annunci su Google, e per sapere se funzionano serve il codice di Google Ads nelle pagine. Nella colonna degli articoli, poi, possono comparire banner animati del circuito Awin, che si caricano dai loro server. Accendiamo l’uno e gli altri solo se sei d’accordo. Puoi dire di no: il sito funziona lo stesso, i banner restano immagini servite da noi, e la scelta si cambia in ogni momento da «Preferenze e cookie», in fondo a ogni pagina.

Solo cookie tecnici
Anche misurazione degli annunci su google, banner animati dei circuiti pubblicitari