1. Prima che un tribunale emetta una decisione circa una richiesta di esecuzione, la persona condannata dovra' avere la possibilita' di dichiarare i suoi punti di vista. Dietro domanda, egli sara' ascoltato dal tribunale o per il tramite di lettere rogatorie o di persona. Una udienza di persona deve essere concessa in base ad espressa richiesta in tal senso presentata dall'imputato. 2. Il tribunale puo', tuttavia, decidere circa l'accettazione della richiesta di esecuzione in assenza di una persona condannata che abbia richiesto di essere ascoltata personalmente ove questi sia detenuto nello Stato richiedente. In questo caso, qualsiasi decisione relativa alla sostituzione della pena, ai sensi dell'articolo 44, sara' aggiornata finche', a seguito del trasferimento della persona condannata nello Stato richiesto, questa non abbia avuto la possibilita' di comparire dinanzi al tribunale.

Testo vigente dal 16 giugno 1977

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urn:nir:stato:legge:1977-05-16;305~art39 · fonte del testo

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