1. Se l'opposizione e' esaminata nello Stato richiedente, la persona verra' chiamata a comparire in tale Stato nel nuovo dibattimento del caso. Il mandato di comparizione dovra' esserle recapitato almeno 21 giorni prima della data della nuova udienza. Tale periodo puo' essere ridotto con consenso della persona condannata. Il nuovo dibattimento verra' tenuto presto il tribunale competente nello Stato richiedente e in conformita' alla procedura di tale Stato. 2. Se la persona condannata non dovesse comparire o non fosse rappresentata, in conformita' con le leggi dello Stato richiedente, il tribunale dichiarera' l'opposizione nulla e priva di effetti e la sua decisione sara' comunicata all'autorita' competente dello Stato richiesto. La stessa procedura verra' seguita nel caso in cui il tribunale respingesse l'opposizione. In entrambi i casi, la condanna in contumacia e l'ordinanza penale verranno considerate, ai fini della completa applicazione della presente Convenzione, come emanate dopo aver ascoltato l'imputato. 3. Se la persona condannata compare di persona o e' rappresentata, conformemente alle leggi dello Stato richiedente, e se l'opposizione viene accolta, la richiesta di esecuzione verra' considerata nulla e priva di effetti.

Testo vigente dal 16 giugno 1977

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urn:nir:stato:legge:1977-05-16;305~art25 · fonte del testo

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