1. Una persona citata a comparire dinanzi a un tribunale competente dello Stato richiedente a seguito dell'opposizione da questa inoltrata non verra' perseguita, condannata o detenuta in vista dell'esecuzione di una condanna o ordine di detenzione ne' subira' limitazioni alla sua liberta' per qualsiasi altro motivo relativamente a qualsiasi atto o reato che sia avvenuto prima della sua partenza dal territorio dello Stato richiesto e che non sia specificata nel mandato di comparizione, salvo che la persona non vi consenta espressamente per iscritto. Nel caso citato all'articolo 34, paragrafo 1, una copia della dichiarazione di consenso dovra' essere inviata allo Stato da cui e' stata trasferita. 2. Gli effetti previsti al paragrafo precedente cesseranno qualora la persona citata a comparire, avendo avuto la possibilita' di farlo, non abbia lasciato il territorio dello Stato richiedente entro 15 giorni successivi alla data della decisione emanata a conclusione dell'udienza per la quale era stato citato a comparire, o qualora la persona ritorni in quel territorio dopo averlo lasciato senza che sia stata nuovamente citata a comparire.

Testo vigente dal 16 giugno 1977

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urn:nir:stato:legge:1977-05-16;305~art35 · fonte del testo

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