1. Qualora lo Stato richiesto ritenga opportuno intraprendere un'azione in merito alla richiesta per eseguire una ordinanza in contumacia o un'ordinanza penale, occorrera' notificare personalmente la persona condannata della decisione pronunciata nello Stato richiedente. 2. L'atto di notifica della persona condannata dovra' anche contenere le seguenti informazioni:

  • a)che e' stata presentata una richiesta d'esecuzione in conformita' alla presente Convenzione;
  • b)che la sola strada cui potra' far ricorso e' un'opposizione, come previsto all'articolo 24 della presente Convenzione;
  • c)che l'opposizione deve essere inoltrata a quell'autorita' che sara' specificata, e che tale opposizione, al fine di poter essere accettata, dovra' conformarsi alle disposizioni dell'articolo 24 della presente Convenzione, e che la persona condannata puo' chiedere di essere ascoltata dalle autorita' dello Stato che ha emanato la sentenza;
  • d)che, ove non venisse inoltrata alcuna opposizione entro i termini stabiliti, la sentenza, al fine della completa applicazione della presente Convenzione, verra' considerata come emanata dopo aver ascoltato l'imputato. 3. Una copia della notifica dovra' essere inviata immediatamente all'autorita' che ne ha richiesto l'esecuzione.

Testo vigente dal 16 giugno 1977

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urn:nir:stato:legge:1977-05-16;305~art23 · fonte del testo

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