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Miscellanea
Convenzione
Ratifica ed esecuzione dei seguenti Atti internazionali elaborati in base all'articolo K. 3 del Trattato dell'Unione europea: Convenzione sulla tutela degli interessi finanziari delle Comunita' europee, fatta a Bruxelles il 26 luglio 1995, del suo primo Protocollo fatto a Dublino il 27 settembre 1996, del Protocollo concernente l'interpretazione in via pregiudiziale, da parte della Corte di Giustizia delle Comunita' europee, di detta Convenzione, con annessa dichiarazione, fatto a Bruxelles il 29 novembre 1996 · Legge 29 settembre 2000, n. 300
Ratifica ed esecuzione dei seguenti Atti internazionali elaborati in base all'articolo K. 3 del Trattato dell'Unione europea: Convenzione sulla tutela degli interessi finanziari delle Comunita' europee, fatta a Bruxelles il 26 luglio 1995, del suo primo Protocollo fatto a Dublino il 27 settembre 1996, del Protocollo concernente l'interpretazione in via pregiudiziale, da parte della Corte di Giustizia delle Comunita' europee, di detta Convenzione, con annessa dichiarazione, fatto a Bruxelles il 29 novembre 1996, nonche' della Convenzione relativa alla lotta contro la corruzione nella quale sono coinvolti funzionari delle Comunita' europee o degli Stati membri dell'Unione europea, fatta a Bruxelles il 26 maggio 1997 e della Convenzione OCSE sulla lotta alla corruzione di pubblici ufficiali stranieri nelle operazioni economiche internazionali, con annesso, fatta a Parigi il 17 dicembre 1997. Delega al Governo per la disciplina della responsabilita' amministrativa delle persone giuridiche e degli enti privi di personalita' giuridica
- Aggiornato al
- 25 ottobre 2000
- Articoli
- 16
- Versioni storiche
- 65
- Art. 1CONVENZIONE SULLA BASE DELL'ARTICOLO K.3, PARAGRAFO 2, LETTERA C) DEL TRATTATO…
- Art. 2passiva 1. Ai fini della presente convenzione vi e' corruzione passiva quando il…
- Art. 3attiva 1. Ai fini della presente convenzione vi e' corruzione attiva quando una persona…
- Art. 4Ciascuno Stato membro adotta le misure necessarie affinche' ai sensi del diritto penale…
- Art. 5Ciascuno Stato membro adotta le misure necessarie per assicurare che le condotte di cui…
- Art. 6' penale dei dirigenti delle imprese 1. Ciascuno Stato membro prende le misure necessarie…
- Art. 7Ciascuno Stato membro adotta le misure necessarie per stabilire la propria competenza…
- Art. 8ed azione penale 1. Ciascuno Stato membro che, secondo la propria legislazione, non…
- Art. 9Se una procedura relativa a un illecito stabilito in virtu' degli obblighi scaturenti…
- Art. 10bis in idem 1. Gli Stati membri applicano, nel loro diritto penale nazionale, il…
- Art. 11interne Nessuna disposizione della presente convenzione osta a che gli Stati membri…
- Art. 12di giustizia 1. Qualsiasi controversia tra gli Stati membri in merito all'interpretazione…
- Art. 13in vigore 1. La presente convenzione e' sottoposta all'adozione degli Stati membri…
- Art. 14di nuovi Stati membri 1. La presente convenzione e' aperta all'adesione di ogni Stato che…
- Art. 15Non e' ammessa alcuna riserva ad eccezione di quelle previste dagli articoli 7, paragrafo…
- Art. 16Il Segretario generale del Consiglio dell'Unione europea e' depositario della presente…
Altre partizioni dell’atto
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