[1]1. Ciascuno Stato membro adotta le misure necessarie per assicurare che le condotte di cui agli articoli 2 e 3, nonche' la complicita' e l'istigazione relativa a tali condotte siano passibili di sanzioni penali effettive, proporzionate e dissuasive comprendenti, almeno nei casi gravi, pene privative della liberta' che possono comportare l'estradizione.

[2]2. Il paragrafo 1 lascia impregiudicato l'esercizio, da parte delle autorita' competenti, dei poteri disciplinari nei confronti dei funzionari nazionali o dei funzionari comunitari. Nella determinazione della sanzione penale da infliggere, gli organi giudiziari nazionali possono prendere in considerazione, secondo i principi del loro diritto interno, qualsiasi sanzione disciplinare gia' inflitta alla stessa persona per lo stesso comportamento.

Testo vigente dal 25 ottobre 2000

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