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Miscellanea
Protocollo
Ratifica ed esecuzione dei seguenti Atti internazionali elaborati in base all'articolo K. 3 del Trattato dell'Unione europea: Convenzione sulla tutela degli interessi finanziari delle Comunita' europee, fatta a Bruxelles il 26 luglio 1995, del suo primo Protocollo fatto a Dublino il 27 settembre 1996, del Protocollo concernente l'interpretazione in via pregiudiziale, da parte della Corte di Giustizia delle Comunita' europee, di detta Convenzione, con annessa dichiarazione, fatto a Bruxelles il 29 novembre 1996 · Legge 29 settembre 2000, n. 300
Ratifica ed esecuzione dei seguenti Atti internazionali elaborati in base all'articolo K. 3 del Trattato dell'Unione europea: Convenzione sulla tutela degli interessi finanziari delle Comunita' europee, fatta a Bruxelles il 26 luglio 1995, del suo primo Protocollo fatto a Dublino il 27 settembre 1996, del Protocollo concernente l'interpretazione in via pregiudiziale, da parte della Corte di Giustizia delle Comunita' europee, di detta Convenzione, con annessa dichiarazione, fatto a Bruxelles il 29 novembre 1996, nonche' della Convenzione relativa alla lotta contro la corruzione nella quale sono coinvolti funzionari delle Comunita' europee o degli Stati membri dell'Unione europea, fatta a Bruxelles il 26 maggio 1997 e della Convenzione OCSE sulla lotta alla corruzione di pubblici ufficiali stranieri nelle operazioni economiche internazionali, con annesso, fatta a Parigi il 17 dicembre 1997. Delega al Governo per la disciplina della responsabilita' amministrativa delle persone giuridiche e degli enti privi di personalita' giuridica
- Aggiornato al
- 25 ottobre 2000
- Articoli
- 12
- Versioni storiche
- 65
- Art. 1PROTOCOLLO DELLA CONVENZIONE RELATIVA ALLA TUTELA DEGLI INTERESSI FINANZIARI DELLE…
- Art. 2passiva 1. Ai fini del presente protocollo vi e' corruzione passiva quando il funzionario…
- Art. 3attiva 1. Ai fini del presente protocollo vi e' corruzione attiva quando una persona…
- Art. 4Ciascuno Stato membro adotta le misure necessarie affinche' ai sensi del diritto penale…
- Art. 5Ciascuno Stato membro adotta le misure necessarie per assicurare che i comportamenti di…
- Art. 6Ciascuno Stato membro adotta le misure necessarie per stabilire la sua competenza sugli…
- Art. 7con la convenzione 1. Le disposizioni dell'articolo 3, dell'articolo 5, paragrafi 1, 2 e…
- Art. 8di giustizia 1. Qualsiasi controversia tra Stati membri in merito all'interpretazione o…
- Art. 9in vigore 1. Il presente protocollo e' sottoposto all'adozione degli Stati membri secondo…
- Art. 10di nuovi Stati membri Il presente protocollo e' aperto all'adesione di ogni Stato che…
- Art. 11Non e' ammessa alcuna riserva, ad eccezione di quelle previste dall'articolo 6, paragrafo…
- Art. 12Il Segretario Generale del Consiglio dell'Unione europea e' depositario del presente…
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