- Diritto di negoziazione collettiva Per garantire l'effettivo esercizio del diritto di negoziazione collettiva, le Parti s'impegnano: 1 a favorire consultazioni paritetiche tra lavoratori e datori di lavoro; 2 a promuovere, qualora cio' sia necessario ed utile, le procedure di negoziazione volontaria tra i datori di lavoro e le organizzazioni di datori di lavoro da un lato e le organizzazioni di lavoratori d'altro lato, per disciplinare con convenzioni collettive le condizioni di lavoro; 3 a favorire l'istituzione e l'utilizzazione di adeguate procedure di conciliazione e di arbitrato volontario per la soluzione delle vertenze di lavoro; e riconoscono 4 il diritto dei lavoratori e dei datori di lavoro d'intraprendere azioni collettive in caso di conflitti d'interesse, compreso il diritto di sciopero, fatti salvi gli obblighi eventualmente derivanti dalle convenzioni collettive in vigore.

Testo vigente dal 23 febbraio 1999

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urn:nir:stato:legge:1999-02-09;30~art6 · fonte del testo

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