- Diritto all'informazione ed alla consultazione nelle procedure di licenziamenti collettivi. Per garantire l'effettivo esercizio del diritto dei lavoratori ad essere informati e consultati in caso di licenziamenti collettivi, le Parti s'impegnano a garantire che i datori di lavoro informino e consultino tempestivamente i rappresentanti dei lavoratori prima dei licenziamenti collettivi, riguardo alla possibilita' di evitare i licenziamenti collettivi o di limitare il loro numero e di alleviarne le conseguenze, ad esempio facendo ricorso a provvedimenti sociali di accompagnamento relativi in particolare all'aiuto alla riclassificazione o al reinserimento dei lavoratori interessati.

Testo vigente dal 23 febbraio 1999

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urn:nir:stato:legge:1999-02-09;30~art29 · fonte del testo

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