- Diritto all'informazione ed alla consultazione. Per assicurare l'effettivo esercizio del diritto dei lavoratori all'informazione ed alla consultazione in seno all'impresa, le Parti si impegnano a prendere o a promuovere misure che consentano ai lavoratori o ai loro rappresentanti, in conformita' con la legislazione e la prassi nazionale: a di essere regolarmente o tempestivamente informati, in maniera comprensibile, della situazione economica e finanziaria dell'impresa che li ha assunti, fermo restando che potra' essere negata la divulgazione di talune informazioni suscettibili di recare pregiudizio all'impresa o che potra' essere richiesto che tali informazioni siano considerate riservate; e b di essere consultati in tempo utile sulle decisioni previste che potrebbero pregiudicare sostanzialmente gli interessi dei lavoratori, in particolare quelle che potrebbero avere conseguenze importanti sulla situazione del lavoro nell'impresa.

Testo vigente dal 23 febbraio 1999

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urn:nir:stato:legge:1999-02-09;30~art21 · fonte del testo

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