Parte III Articolo A - Impegni. 1 Con riserva delle disposizioni dell'articolo B in appresso, ciascuna delle Parti s'impegna: a a considerare la parte I della presente Carta come una dichiarazione che determina gli obiettivi di cui perseguira' la realizzazione con ogni mezzo utile, secondo le disposizioni del paragrafo introduttivo di tale parte; b a considerarsi vincolata da almeno sei dei nove articoli seguenti della parte II della Carta: articoli 1, 5, 6, 7, 12, 13, 16, 19 e 20; c a considerarsi vincolata, a sua scelta, da un numero supplementare di articoli o di paragrafi numerati della parte II della Carta, a condizione che il numero totale degli articoli e dei paragrafi numerati che la obbligano non sia inferiore a sedici articoli o a sessantatre paragrafi numerati. 2 Gli articoli o i paragrafi selezionati secondo le disposizioni dei capoversi b e c del paragrafo 1 del presente articolo saranno notificati al Segretario Generale del Consiglio d'Europa al momento del deposito dello strumento di ratifica, di accettazione o di approvazione. 3 Ciascuna delle Parti potra' in ogni successivo momento dichiarare con una notifica indirizzata al Segretario Generale che si considera vincolata da ogni altro articolo o paragrafo numerato figurante nella parte II della Carta e che non aveva ancora accettato in conformita' con le norme del paragrafo 1 del presente articolo. Tali ulteriori impegni saranno considerati parte integrante della ratifica, dell'accettazione o dell'approvazione e produrranno gli stessi effetti sin dal primo giorno del mese successivo allo scadere di un periodo di un mese dopo la data di notifica. 4 Ciascuna Parte disporra' di un sistema d'ispezione del lavoro adeguato alle sue condizioni nazionali.

Testo vigente dal 23 febbraio 1999

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