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Amministrativo
Accordo
Ratifica ed esecuzione dell'accordo tra il Governo della Repubblica italiana ed il Governo dell'URSS sui trasporti internazionali di viaggiatori e merci su strada, con protocollo esplicativo, firmato a Mosca il 19 giugno 1984 · Legge 8 luglio 1988, n. 293
- Aggiornato al
- 28 luglio 1988
- Articoli
- 23
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- 26
- Art. 1ACCORDO FRA IL GOVERNO DELLA REPUBBLICA ITALIANA ED IL GOVERNO DELL'UNIONE DELLE…
- Art. 2I servizi regolari di viaggiatori per mezzo di autobus verranno istituiti previ accordi…
- Art. 3Per l'effettuazione di trasporti occasionali di viaggiatori per mezzo autobus, tra i due…
- Art. 4L'autorizzazione di cui al paragrafo 1 dell'articolo 3 non e' richiesta per…
- Art. 5I trasporti di merci tra i due Paesi o in transito attraverso il loro territorio vengono…
- Art. 6Le autorizzazioni di cui al precedente articolo 5 sono di due specie: a) autorizzazioni…
- Art. 7Le Autorita' competenti delle Parti contraenti rilasciano reciprocamente senza…
- Art. 8Nel caso in cui le dimensioni o il peso del veicolo con o senza carico superino i limiti…
- Art. 9I trasporti di merci previsti dal presente Accordo dovranno essere effettuati con lettere…
- Art. 10I trasporti internazionali previsti dal presente Accordo possono essere effettuati…
- Art. 11Il trasportatore non e' autorizzato ad effettuare trasporti di passeggeri o di merci tra…
- Art. 12Il conducente del veicolo deve essere munito di patente di guida nazionale o…
- Art. 13Nell'effettuazione dei trasporti internazionali sulla base del presente Accordo dovranno…
- Art. 14I trasferimenti valutari determinati dai trasporti effettuati in virtu' del presente…
- Art. 15I trasporti internazionali previsti dal presente Accordo vengono consentiti a condizione…
- Art. 16In occasione dell'effettuazione di trasporti sulla base del presente Accordo, vengono…
- Art. 17Le questioni ivi comprese quelle doganali, sanitarie e di frontiera, che non sono…
- Art. 18Per il controllo doganale, sanitario e di frontiera saranno applicate le disposizioni…
- Art. 19Le Parti contraenti risolveranno tutte le controversie concernenti l'interpretazione del…
- Art. 20Nel caso di violazione di una disposizione del presente Accordo avvenuta sul territorio…
- Art. 21Gli Organi competenti delle Parti contraenti si manterranno in contatto e si…
- Art. 22Nessuna disposizione del presente Accordo pregiudichera' la realizzazione di accordi e…
- Art. 23Il presente Accordo entrera' in vigore 15 giorni dopo che le Parti contraenti si saranno…
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