1. Nel caso in cui le dimensioni o il peso del veicolo con o senza carico superino i limiti stabiliti dalle norme vigenti nel territorio dell'altra Parte contraente, il trasportatore deve ottenere un'autorizzazione speciale rilasciata dalle Autorita' competenti dell'altra Parte contraente. 2. La stessa procedura dovra' essere seguita nel caso di trasporti di merci definite pericolose dalle norme vigenti nel territorio dell'altra Parte contraente. 3. Se l'autorizzazione di cui al paragrafo 1 e paragrafo 2 del presente articolo prevede che il mezzo di autotrasporto percorra un itinerario determinato, il trasporto dovra' essere effettuato lungo l'itinerario indicato.

Testo vigente dal 28 luglio 1988

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urn:nir:stato:legge:1988-07-08;293~accordo-art8 · fonte del testo

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