1. I servizi regolari di viaggiatori per mezzo di autobus verranno istituiti previ accordi tra le competenti Autorita' delle Parti contraenti. 2. Le domande relative all'istituzione di tali trasporti verranno scambiate tra le Autorita' competenti delle Parti contraenti in tempo utile. Tali domande dovranno contenere i seguenti dati: denominazione del trasportatore (ditta), itinerario, orario degli spostamenti, tariffe, fermate alle quali il trasportatore effettuera' il carico e lo scarico dei viaggiatori e, altresi', il periodo e la frequenza dell'effettuazione dei trasporti.
Testo vigente dal 28 luglio 1988
