1. Ai fini della presente Convenzione, una persona e' residente di uno degli Stati contraenti:

  • a)per quanto riguarda l'Australia e salvo quanto stabilito al paragrafo 2), se essa e' residente dell'Australia ai fini dell'imposta australiana; e
  • b)per quanto riguarda l'Italia, se essa e' residente dell'Italia ai fini dell'imposta italiana. 2. Relativamente ai redditi di fonte italiana, una persona assoggettata ad imposizione in Australia per i redditi di fonte australiana non e' considerata residente dell'Australia salvo il caso in cui il reddito di fonte italiana sia assoggettato all'imposta australiana o, se tale reddito e' esente dall'imposta australiana, sia esente solo perche' assoggettato all'imposta italiana. 3. Quando, in base alle disposizioni del paragrafo I, una persona fisica e' considerata residente di entrambi gli Stati contraenti, la sua situazione e' determinata secondo le regole seguenti:
  • a)detta persona e' considerata residente soltanto dello Stato contraente nel quale ha un'abitazione permanente;
  • b)se detta persona ha un'abitazione permanente in entrambi gli Stati contraenti, ovvero non ha una abitazione permanente in alcuno di essi, essa e' considerata residente soltanto dello Stato contraente in cui soggiorna abitualmente;
  • c)se detta persona soggiorna abitualmente in entrambi gli Stati contraenti, ovvero non soggiorna abitualmente in alcuno di essi, essa e' considerata residente soltanto dello Stato contraente nel quale le sue relazioni personali ed economiche sono piu' strette. 4. Quando, in base alle disposizioni del paragrafo I, una persona diversa da una persona fisica e' considerata residente di entrambi gli Stati contraenti, si ritiene che essa e' residente soltanto dello Stato contraente in cui si trova la sede della sua direzione effettiva.

Testo vigente dal 21 giugno 1985

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urn:nir:stato:legge:1985-05-27;292~convenzione-art4 · fonte del testo

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