1. Fatte salve le disposizioni della legislazione australiana di volta in volta in vigore, concernenti la concessione di una deduzione dall'imposta australiana dell'imposta prelevata in un paese diverso dall'Australia (senza che ne siano modificati i principi generali), l'imposta italiana prelevata, sia direttamente che per detrazione, sui redditi provenienti dall'Italia ad una persona residente dell'Australia, e' ammessa in deduzione dall'imposta australiana dovuta sugli stessi redditi. 2. Se un residente dell'Italia possiede elementi di reddito che sono imponibili in Australia, l'Italia, nel calcolare le proprie imposte sul reddito specificate nell'articolo 2 della presente Convenzione, puo' includere nella base imponibile di tali imposte detti elementi di reddito, a meno che espresse disposizioni della presente Convenzione non stabiliscano diversamente. In tal caso, l'Italia deve dedurre dalle imposte cosi' calcolate l'imposta australiana sul reddito, ma l'ammontare della deduzione non puo' eccedere la quota dell'anzidetta imposta italiana attribuibile ai predetti elementi di reddito nella proporzione di cui gli stessi concorrono alla formazione del reddito complessivo. Nessuna deduzione sara', invece, accordata ove l'elemento di reddito venga assoggettato in Italia ad imposizione mediante ritenuta a titolo di imposta su richiesta del beneficiario del reddito in base alla legislazione italiana.

Testo vigente dal 21 giugno 1985

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urn:nir:stato:legge:1985-05-27;292~convenzione-art24 · fonte del testo

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