1. La presente Convenzione sara' ratificata e gli strumenti di ratifica saranno scambiati a Roma non appena possibile. 2. La Convenzione entrera' in vigore alla data dello scambio degli strumenti di ratifica e le sue disposizioni avranno effetto:

  • a)in Australia:
  • i)con riferimento alle imposte prelevate alla fonte sui redditi realizzati da un non residente, per i redditi realizzati a decorrere dal 1 luglio 1976;
  • ii)con riferimento alle altre imposte australiane, per gli anni di produzione dei redditi che iniziano il, o successivamente al 1 luglio 1976;
  • b)in Italia: con riferimento ai redditi imponibili per i periodi d'imposta che iniziano il, o successivamente all'11 gennaio 1976. 3. Le domande di rimborso e di accreditamento, cui da' diritto la presente Convenzione con riferimento alle imposte dovute dai residenti di ciascuno degli Stati contraenti per i redditi che siano stati realizzati prima della entrata in vigore della presente Convenzione ed assoggettati ad imposizione ed ai quali si applica la presente Convenzione ai sensi del paragrafo 2 del presente articolo, devono essere presentate entro tre anni dalla entrata in vigore della presente Convenzione o, se posteriore, dalla data in cui l'imposta e' stata prelevata.

Testo vigente dal 21 giugno 1985

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urn:nir:stato:legge:1985-05-27;292~convenzione-art29 · fonte del testo

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