1. Ai fini della presente Convenzione, a meno che il contesto non richieda una diversa interpretazione:

  • a)il termine "Australia" designa il Commonwealth di Australia e, se adoperato in senso geografico, comprende:
  • i)il territorio dell'isola di Norfolk;
  • ii)il territorio dell'isola di Natale;
  • ii)il territorio dell'isola del Cocco (Keeling);
  • iv)il territorio delle isole Ashmore e Cartier;
  • v)il territorio delle isole del Mar dei Coralli;
  • vi)le zone adiacenti ai limiti territoriali dell'Australia o dei predetti territori rispetto ai quali sia al momento in vigore una legge Australiana, o di uno Stato o di parte dell'Australia o di uno dei predetti territori, in materia di sfruttamento delle risorse naturali del fondo e del sottosuolo della piattaforma continentale;
  • b)il termine "Italia" designa la Repubblica italiana e comprende le zone al di fuori del mare territoriale italiano le quali, ai sensi della legislazione italiana concernente la ricerca e lo sfruttamento delle risorse naturali, possono essere considerate come zone sulle quali l'Italia puo' esercitare i suoi diritti per quanto concerne il fondo ed il sottosuolo marini, nonche' le loro risorse naturali;
  • c)le espressioni "Stato contraente", "uno degli Stati contraenti" e "altro Stato contraente" designano, come il contesto richiede, l'Australia o l'Italia;
  • d)il termine "persona" comprende le persone fisiche, le societa' ed ogni altra associazione di persone;
  • e)il termine "societa'" designa qualsiasi persona giuridica o qualsiasi ente che e' considerato societa' o persona giuridica ai fini dell'imposizione;
  • f)le espressioni "impresa di uno degli Stati contraenti" e "impresa dell'altro Stato contraente" designano un'impresa esercitata da un residente dell'Australia o un'impresa esercitata da un residente dell'Italia, come il contesto richiede;
  • g)il termine "imposta australiana" designa l'imposta prelevata dall'Australia, cui si applichi la presente Convenzione ai sensi dell'articolo 2;
  • h)il termine "imposta italiana" designa l'imposta prelevata dall'Italia, cui si applichi la presente Convenzione ai sensi dell'articolo 2;
  • i)il termine "autorita' competente" designa, per quanto concerne l'Australia, il "Commissioner of taxation" o il suo rappresentante autorizzato, e, per quanto concerne l'Italia, il Ministero delle finanze. 2. Nella presente Convenzione, i termini "imposta australiana" ed "imposta italiana" non comprendono le penalita' o gli interessi applicati in conformita' della legislazione di ciascuno degli Stati contraenti relativa alle imposte cui si applica la presente Convenzione ai sensi dell'articolo 2. 3. Per l'applicazione della presente Convenzione da parte di uno Stato contraente, le espressioni non diversamente definite hanno il significato che ad esse e' attribuito dalla legislazione di detto Stato contraente relativa alle imposte cui si applica la presente Convenzione, a meno che il contesto non richieda una diversa interpretazione.

Testo vigente dal 21 giugno 1985

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urn:nir:stato:legge:1985-05-27;292~convenzione-art3 · fonte del testo

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