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Miscellanea
Accordo
Ratifica ed esecuzione dell'accordo di cooperazione tra il Governo della Repubblica italiana ed il Governo della Repubblica del Senegal in materia di marina mercantile, firmato a Dakar il 23 aprile 1982 · Legge 27 maggio 1985, n. 290
- Aggiornato al
- 21 giugno 1985
- Articoli
- 22
- Versioni storiche
- 25
- Art. 1TRADUZIONE NON UFFICIALE ACCORDO DI COOPERAZIONE TRA IL GOVERNO DELLA REPUBBLICA D'ITALIA…
- Art. 2Ai fini del presente Accordo: a) per "Autorita' Marittima competente" si intende il…
- Art. 3Le Parti Contraenti collaboreranno in modo da eliminare gli eventuali ostacoli che…
- Art. 4In vista di ottenere i risultati piu' soddisfacenti possibili, gli armamenti nazionali di…
- Art. 5Ciascuna Parte Contraente concedera' alle navi dell'altra Parte un trattamento identico a…
- Art. 6Le due Parti Contraenti prenderanno, nell'ambito della loro regolamentazione portuale…
- Art. 7Tutti i regolamenti relativi al nolo delle navi, ai diritti portuali, alle spese di…
- Art. 8Le navi a propulsione nucleare o portatrici di sostanze nucleari o altre sostanze o…
- Art. 9Le navi di ciascuna Parte Contraente eviteranno ogni azione che possa colpire la pace…
- Art. 10Ciascuna Parte Contraente riconoscera' i documenti di identita' di marittimi rilasciati…
- Art. 11Le persone in possesso di un documento d'identita' menzionato all'articolo 10 del…
- Art. 12Le persone in possesso del documento d'identita' menzionato all'articolo 10 del presente…
- Art. 13Qualora un membro d'equipaggio della nave di una delle Parti Contraenti, trovandosi nelle…
- Art. 14Ogni Parte Contraente riconoscera' i documenti di nazionalita' delle navi, i certificati…
- Art. 15I due Governi si impegnano a cooperare alla formazione professionale del personale, sia a…
- Art. 16Qualora un membro d'equipaggio della nave di una delle Parti Contraenti commettesse a…
- Art. 17Qualora la nave di una delle Parti Contraenti dovesse fare naufragio, arenarsi, o subire…
- Art. 18Per curare l'esecuzione del presente Accordo e' costituita una Commissione Mista che…
- Art. 19Per quanto riguarda l'applicazione concordata delle disposizioni del presente Accordo, le…
- Art. 20Le Parti Contraenti, nella misura in cui lo ritengano necessario, potranno procedere alla…
- Art. 21Le controversie relative all'applicazione o all'interpretazione del presente Accordo…
- Art. 22Il presente Accordo entrera' in vigore non appena ciascuna delle Parti Contraenti avra'…
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