Qualora un membro d'equipaggio della nave di una delle Parti Contraenti, trovandosi nelle acque territoriali dell'altra Parte, necessiti per causa di malattia o d'incidente, dell'assistenza medica, farmaceutica o ospedaliera che tale Parte dispensa nel proprio territorio, questa gli sara' fornita alle medesime condizioni di quelle concesse agli equipaggi nazionali. Sara' solamente tenuto a provare la sua appartenenza all'equipaggio di una nave dell'altra Parte.
Testo vigente dal 21 giugno 1985
