Le persone in possesso del documento d'identita' menzionato all'articolo 10 del presente Accordo saranno autorizzate, quale che sia il mezzo di locomozione utilizzato: a penetrare sul territorio per raggiungere la propria nave; ad essere trasferite a bordo di un'altra nave; a ritornare nel loro Paese; a viaggiare per qualsiasi altro scopo, con riserva di approvazione preliminare delle Autorita' di quest'altra Parte. In tutti i casi citati al paragrafo precedente i documenti d'identita' dovranno essere provvisti del visto dell'altra Parte Contraente. Tale visto sara' rilasciato nei piu' brevi termini. Allorche' un membro dell'equipaggio, in possesso dei documenti d'identita' di cui al primo paragrafo sbarca in un porto dell'altra Parte Contraente per ragioni di salute, di servizio, o per qualsiasi altro motivo riconosciuto come valido dalle Autorita' competenti, queste daranno le autorizzazioni necessarie affinche' l'interessato possa, in caso di ricovero in ospedale, permanere nel territorio e raggiungere, con qualsiasi mezzo di trasporto, o il proprio Paese d'origine o un "altro porto d'imbarco".

Testo vigente dal 21 giugno 1985

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urn:nir:stato:legge:1985-05-27;290~accordo-art12 · fonte del testo

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