Indice per libri, titoli e capi
Tributario
Ratifica ed esecuzione della Convenzione tra il Governo della Repubblica italiana ed il Governo della Repubblica del Congo per evitare le doppie imposizioni in materia di imposte sul reddito e per prevenire le evasioni fiscali, con Protocollo, fatta a Brazzaville il 15 ottobre 2003
Legge 30 dicembre 2005, n. 288
- Aggiornato al
- 12 gennaio 2006
- Articoli
- 31
- Versioni storiche
- 34
- Art. 1CONVENZIONE TRA IL GOVERNO DELLA REPUBBLICA ITALIANA ED IL GOVERNO DELLA REPUBBLICA DEL…
- Art. 2CONSIDERATE 1. La presente Convenzione si applica alle imposte sul reddito prelevate per…
- Art. 3GENERALI 1. Ai fini della presente Convenzione, a meno che il contesto non richieda una…
- Art. 4Ai fini della presente Convenzione, l'espressione "residente di uno Stato contraente"…
- Art. 5ORGANIZZAZIONE 1. Ai fini della presente Convenzione, l'espressione "stabile…
- Art. 6IMMOBILIARI 1. I redditi che un residente di uno Stato contraente ritrae da beni immobili…
- Art. 7DELLE IMPRESE 1. Gli utili di un'impresa di uno Stato contraente sono imponibili soltanto…
- Art. 8MARITTIMA ED AEREA 1. Gli utili derivanti dall'esercizio, in traffico internazionale, di…
- Art. 9ASSOCIATE 1. Allorche' a) un'impresa di uno Stato contraente partecipa direttamente o…
- Art. 10I dividendi pagati da una societa' residente di uno Stato contraente ad un residente…
- Art. 11Gli interessi provenienti da uno Stato contraente e pagati ad un residente dell'altro…
- Art. 12I canoni provenienti da uno Stato contraente e pagati ad un residente dell'altro Stato…
- Art. 13DI CAPITALE 1. Gli utili che un residente di uno Stato contraente deriva dall'alienazione…
- Art. 14INDIPENDENTI 1. 1 redditi che un residente di uno Stato contraente ritrae dall'esercizio…
- Art. 15SUBORDINATO 1. Fatte salve le disposizioni degli articoli 16; 18, 19 e 21, i salari, gli…
- Art. 16DEGLI AMMINISTRATORI DI SOCIETA' I compensi, i gettoni di presenza e le altre…
- Art. 17E SPORTIVI 1. Nonostante le disposizioni degli articoli 14 e 15, i redditi che un…
- Art. 18Fatte salve le disposizioni del paragrafo 2 dell'articolo 19, le pensioni e le altre…
- Art. 19PUBBLICHE 1. a) Le remunerazioni, diverse dalle pensioni, pagate da uno Stato contraente…
- Art. 20E INSEGNANTI Un professore od un insegnante il quale soggiorni temporaneamente in uno…
- Art. 21Le somme che uno studente o un apprendista il quale e', o era immediatamente prima di…
- Art. 22REDDITI 1. Gli elementi di reddito di un residente di uno Stato contraente, qualunque ne…
- Art. 23PER EVITARE LA DOPPIA IMPOSIZIONE 1. Si conviene che la doppia imposizione sara'…
- Art. 24DISCRIMINAZIONE 1. I nazionali di uno Stato contraente non sono assoggettati nell'altro…
- Art. 25AMICHEVOLE 1. Quando una persona ritiene che le misure adottate da uno o da entrambi gli…
- Art. 26DI INFORMAZIONI 1. Le autorita' competenti degli Stati contraenti si scambieranno le…
- Art. 27DIPLOMATICI E FUNZIONARI CONSOLARI Le disposizioni della presente Convenzione non…
- Art. 28DI RIMBORSO 1. Le imposte riscosse in uno Stato contraente mediante ritenuta alla fonte…
- Art. 29ALLA RISCOSSIONE 1. Gli Stati contraenti s'impegnano a prestarsi aiuto e assistenza per…
- Art. 30IN VIGORE 1. La presente Convenzione sara' ratificata e gli strumenti di ratifica saranno…
- Art. 31La presente Convenzione rimarra' in vigore sino alla denuncia da parte di uno degli Stati…
