ALLA RISCOSSIONE 1. Gli Stati contraenti s'impegnano a prestarsi aiuto e assistenza per la riscossione sia delle imposte aggetto della presente Convenzione, che degli interessi, delle spese, delle differenze e delle maggiorazioni d'imposta. 2. Le autorita' fiscali dello Stato a cui l'altro Stato ha richiesto aiuto e assistenza procederanno alla riscossione secondo le norme applicabili alla riscossione dei propri crediti fiscali di natura analoga. I crediti da riscuotere non saranno considerati crediti privilegiati nello Stato richiesto. 3. Le esecuzioni e i provvedimenti di attuazione avranno luogo dietro presentazione di una copia ufficiale dei titoli esecutivi e, eventualmente, delle decisioni passate in giudicato. 4. Per quanto riguarda i crediti fiscali ancora suscettibili di ricorso, lo Stato creditore, a salvaguardia dei suoi diritti, puo' domandare all'altro Stato di notificare al debitore un ingiunzione di pagamento o un titolo di esazione. Le contestazioni in merito alla fondatezza dei reclami che hanno motivato la notifica possono essere ascoltate soltanto innanzi la giurisdizione competente dello Stato richiedente.

Testo vigente dal 12 gennaio 2006

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urn:nir:stato:legge:2005-12-30;288~art29 · fonte del testo

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