IN VIGORE 1. La presente Convenzione sara' ratificata e gli strumenti di ratifica saranno scambiati' non appena sara' possibile. 2. La presente Convenzione entrera' in vigore alla data dello scambio degli strumenti di ratifica e le sue disposizioni si applicheranno:

  • a)con riferimento alle imposte prelevate mediante ritenuta alla fonte, alle somme realizzate a partire dal I° gennaio dell'anno successivo a quello dello scambio degli strumenti di ratifica;
  • b)con riferimento alle altre imposte sul reddito, alle imposte relative ai periodi imponibili che iniziano il I° gennaio dell'anno successivo a quello dello scambio degli strumenti di ratifica.

Testo vigente dal 12 gennaio 2006

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urn:nir:stato:legge:2005-12-30;288~art30 · fonte del testo

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