PER EVITARE LA DOPPIA IMPOSIZIONE 1. Si conviene che la doppia imposizione sara' eliminata in conformita' ai seguenti paragrafi del presente articolo. 2. Nel caso del Congo: i redditi provenienti dall'Italia ed imponibili in conformita' alle disposizioni della presente Convenzione, sono imponibili anche in Congo quando sono destinati a un residente del Congo; l'imposta italiana non e' deducibile per il calcolo del reddito imponibile in Congo, ma i1 beneficiario ha diritto a un credito d'imposta imputabile sull'imposta congolese nella cui base sono compresi tali redditi. Tale credito d'imposta e' pari a: per i redditi di cui agli articoli 10 e 12, all'ammontare dell'imposta congolese corrispondente a tali redditi; per tutti gli altri redditi, all'ammontare dell'imposta congolese corrispondente. Tale disposizione si applica altresi alle remunerazioni di cui all'articolo 19, qualora il beneficiario sia un residente del Congo 3. Nel caso dell'Italia: Se un residente dell'Italia ritrae elementi di reddito che sono imponibili in Congo, l'Italia, nel calcolare le proprie imposte sul reddito di cui all'articolo 2 della presente Convenzione, puo' includere nella base imponibile di tali imposte detti elementi di reddito, a meno che espresse disposizioni della presente Convenzione non stabiliscano diversamente. In tal caso, l'Italia deve detrarre dalle imposte cosi' calcolate l'imposta sui redditi pagata in Congo, ma l'ammontare della detrazione non puo' eccedere la quota di imposta italiana imputabile ai predetti elementi di reddito nella proporzione in cui gli stessi concorrono alla formazione del reddito complessivo. Tuttavia, nessuna detrazione sara' accordata ove l'elemento di reddito venga assoggettato in Italia ad imposizione mediante ritenuta a titolo di imposta su richiesta del beneficiario del reddito in base alla legislazione italiana.

Testo vigente dal 12 gennaio 2006

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urn:nir:stato:legge:2005-12-30;288~art23 · fonte del testo

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