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Miscellanea
Ratifica ed esecuzione della convenzione fra la Repubblica italiana e il Regno di Svezia in materia di sicurezza sociale, firmata a Stoccolma il 25 settembre 1979
Legge 27 aprile 1982, n. 288
- Aggiornato al
- 27 maggio 1982
- Articoli
- 39
- Versioni storiche
- 42
- Art. 1CONVENZIONE TRA LA REPUBBLICA ITALIANA E IL REGNO DI SVEZIA IN MATERIA DI SICUREZZA…
- Art. 2La presente Convenzione si applica, se non e' altrimenti disposto, ai cittadini dei due…
- Art. 3Nell'applicazione della legislazione di uno dei due Paesi secondo l'articolo 1, se non e'…
- Art. 4Salvo quanto disposto dagli articoli da 5 a 7, la legislazione applicabile e'…
- Art. 5Ai criteri enunciati all'articolo 4 sono stabilite le seguenti eccezioni: a) le persone…
- Art. 6Ai rappresentanti diplomatici ed ai consoli di carriera ed al personale amministrativo e…
- Art. 7Le Autorita' competenti dei due Paesi possono stabilire di comune accordo, nell'interesse…
- Art. 8Se la legislazione di un Paese subordina l'acquisizione, il mantenimento o il recupero…
- Art. 9I cittadini italiani e svedesi nonche' i profughi e gli apolidi di cui all'articolo 3…
- Art. 10Le prestazioni per i familiari, residenti nel Paese diverso da quello in cui il…
- Art. 11I titolari di una pensione o di una rendita dovuta in virtu' della legislazione di…
- Art. 12Il lavoratore che risiede o soggiorna temporaneamente nel territorio di un Paese diverso…
- Art. 13I cittadini italiani, nonche' le persone menzionate all'articolo 3 lettere b) e c)…
- Art. 14Per soddisfare la condizione dei tre anni, di cui al capitolo IV articolo 3 secondo…
- Art. 15Se qualcuno ha maturato periodi assicurativi nell'ambito sia dell'assicurazione svedese…
- Art. 16La presente Convenzione non ha effetto sulle disposizioni transitorie della legislazione…
- Art. 17Le pensioni dovute in applicazione della presente Convenzione, non possono essere ridotte…
- Art. 18Qualora in base ai soli periodi di assicurazione e ai periodi equivalenti compiuti…
- Art. 19I requisiti per l'ammissione alla prosecuzione volontaria dell'assicurazione obbligatoria…
- Art. 20Qualora un lavoratore non raggiunga il diritto alle prestazioni in base a periodi di…
- Art. 21Le prestazioni in natura e in denaro dell'assicurazione contro gli infortuni sul lavoro e…
- Art. 22Per la determinazione del diritto alle prestazioni o del grado di incapacita' lavorativa…
- Art. 23Il cittadino svedese in Italia ha diritto agli assegni familiari per i familiari a carico…
- Art. 24Per beneficiare delle prestazioni in caso di disoccupazione in Italia o in Svezia, una…
- Art. 25Le Autorita' competenti possono concordare disposizioni per l'applicazione della presente…
- Art. 26Nell'applicazione della presente Convenzione le Autorita' e gli Organismi dei due Paesi…
- Art. 27Le Autorita' competenti dei due Paesi devono comunicarsi al piu' presto tutte le…
- Art. 28Le Autorita' competenti dei due Paesi devono tenersi regolarmente informate dei…
- Art. 29Il beneficio delle esenzioni da tasse, imposte e diritti previste dalla legislazione di…
- Art. 30Le istanze e i ricorsi ed altri atti che gli interessati devono presentare, entro un…
- Art. 31I pagamenti di somme in applicazione della presente Convenzione sono effettuati nella…
- Art. 32Quando l'organismo assicuratore di un Paese ha versato un anticipo, l'importo dovuto per…
- Art. 33Le Autorita' competenti dei due Paesi risolveranno, di comune accordo, ogni divergenza…
- Art. 34Nella presente Convenzione con il termine di Autorita' competente si intende: in Italia…
- Art. 35Le disposizioni della presente Convenzione concernenti la pensione base svedese, sono…
- Art. 36La presente Convenzione si applica anche agli eventi verificatisi antecedentemente alla…
- Art. 37La presente Convenzione ha durata illimitata. Essa potra' essere denunciata da ciascuno…
- Art. 38Quando la presente Convenzione entrera' in vigore decadra' la Convenzione del 25 maggio…
- Art. 39La presente Convenzione sara' ratificata e gli strumenti di ratifica saranno scambiati a…
