[1]CONVENZIONE TRA LA REPUBBLICA ITALIANA E IL REGNO DI SVEZIA IN MATERIA DI SICUREZZA SOCIALE

[2]La Repubblica italiana ed il Regno di Svezia, animati dal desiderio di migliorare i rapporti tra i due Paesi nel campo della sicurezza sociale, hanno convenuto di concludere una nuova Convenzione in materia ed hanno, quindi, concordato le disposizioni seguenti:

[3]Articolo 1.

[4]1. La presente Convenzione si applica: - alla legislazione italiana concernente:

  • a)l'assicurazione obbligatoria per l'invalidita', la vecchiaia e i superstiti;
  • b)l'assicurazione obbligatoria contro le malattie (compresa la tubercolosi) e per la maternita';
  • c)gli assegni familiari;
  • d)l'assicurazione obbligatoria contro gli infortuni sul lavoro e le malattie professionali;
  • e)l'assicurazione obbligatoria contro la disoccupazione involontaria;
  • f)i regimi speciali di assicurazione stabiliti per determinate categorie in quanto concernono i rischi coperti dalle legislazioni enumerate nelle lettere precedenti; - alla legislazione svedese concernente:
  • a)l'assicurazione per la malattia e l'assicurazione per i genitori;
  • b)la pensione base;
  • c)l'assicurazione per la pensione supplementare;
  • d)l'assicurazione per gli infortuni sul lavoro e le malattie professionali;
  • e)gli assegni familiari per i figli;
  • f)prestazioni economiche in caso di disoccupazione. 2. La presente Convenzione si applica egualmente a tutti gli atti legislativi e regolamentari che modificheranno o completeranno le legislazioni enumerate nel paragrafo 1). Tuttavia essa non si applica:
  • a)agli atti legislativi e regolamentari concernenti un nuovo ramo di sicurezza sociale, a meno che non intervenga un accordo al riguardo tra i due Paesi;
  • b)agli atti legislativi e regolamentari che estendano i rami esistenti a nuove categorie di beneficiari, qualora il Governo del Paese interessato notifichi una opposizione al Governo dell'altro Paese entro i tre mesi successivi alla pubblicazione ufficiale di detti atti.

Testo vigente dal 27 maggio 1982

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urn:nir:stato:legge:1982-04-27;288~art1 · fonte del testo

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