1. Le istanze e i ricorsi ed altri atti che gli interessati devono presentare, entro un termine stabilito, ad un'Autorita' o ad un ente competente di uno dei due Paesi, sono considerati ricevibili se sono presentati, entro lo stesso termine, a una Autorita' o ad un ente corrispondente dell'altro Paese. In tal caso, questa Autorita' o ente deve, senza ritardo, trasmettere dette istanze o ricorsi all'Autorita' o all'ente competente del primo Paese. 2. Una domanda di prestazione presentata secondo la legislazione di uno dei due Paesi deve essere considerata come domanda per ottenere la corrispondente prestazione in base alla legislazione dell'altro Paese. Questa disposizione non si applica per le domande di pensione di vecchiaia quando l'interessato dichiara che la domanda e' intesa ad ottenere la pensione soltanto da parte del primo Paese.

Testo vigente dal 27 maggio 1982

Versioni nel tempoStampa / PDF

Norme correlate

Ogni gruppo dice da dove viene il collegamento.

Versioni nel tempo

Di questo articolo abbiamo una versione sola

Le versioni storiche sono pubblicate solo per alcune raccolte di atti, e quella da cui viene questo atto non è fra quelle. Stiamo recuperando la multivigenza atto per atto: quando arriva, qui compare la storia completa con le date.

urn:nir:stato:legge:1982-04-27;288~art30 · fonte del testo

Iuspedia

Prima di continuare

Iuspedia si fa conoscere con annunci su Google, e per sapere se funzionano serve il codice di Google Ads nelle pagine. Nella colonna degli articoli, poi, possono comparire banner animati del circuito Awin, che si caricano dai loro server. Accendiamo l’uno e gli altri solo se sei d’accordo. Puoi dire di no: il sito funziona lo stesso, i banner restano immagini servite da noi, e la scelta si cambia in ogni momento da «Preferenze e cookie», in fondo a ogni pagina.

Solo cookie tecnici
Anche misurazione degli annunci su google, banner animati dei circuiti pubblicitari