1. Qualora in base ai soli periodi di assicurazione e ai periodi equivalenti compiuti secondo la legislazione italiana un assicurato non puo' far valere un diritto ad una prestazione per l'invalidita', la vecchiaia o i superstiti ai sensi di questa legislazione, i periodi compiuti nell'assicurazione supplementare svedese nonche' i periodi durante i quali sono stati accertati redditi soggetti all'imposta statale svedese prima del 1960, saranno totalizzati con i periodi compiuti nell'assicurazione italiana per l'acquisizione del diritto alle prestazioni suddette, in quanto tali periodi non si sovrappongono. 2. Qualora la concessione delle prestazioni di cui al paragrafo precedente sia subordinata alla condizione che i periodi di assicurazione siano stati compiuti in una professione soggetta ad un regime speciale, per l'ammissione al beneficio di tali prestazioni vengono totalizzati soltanto i periodi compiuti in Svezia nella stessa professione. Se, nonostante la totalizzazione di tali periodi, l'assicurato non adempie le condizioni che gli permettono di beneficiare delle prestazioni del regime speciale considerato, i periodi di cui trattasi sono ugualmente totalizzati per l'ammissione al beneficio delle prestazioni del regime generale. 3. Qualora, ai sensi dei paragrafi 1 e 2, una prestazione dell'assicurazione italiana e' concessa tenendo conto dei periodi di assicurazione svedese, essa e' calcolata come segue:

  • a)l'organismo assicuratore italiano incaricato del calcolo determina anzitutto l'ammontare della prestazione cui potrebbe aver diritto l'assicurato se tutti i periodi di assicurazione di cui si deve tener conto in base ai paragrafi 1 e 2 fossero stati compiuti nell'assicurazione italiana. Tuttavia per i periodi di assicurazione compiuti in virtu' della legislazione svedese, i contributi o le retribuzioni relativi a questi periodi sono presi in considerazione soltanto sulla base della media dei contributi o delle retribuzioni stabilita per i periodi di assicurazione compiuti in virtu' della legislazione italiana;
  • b)in base a questo ammontare l'organismo assicuratore italiano determina la prestazione dovuta al pro rata della durata dei periodi di assicurazione compiuti nelle assicurazioni italiane, in relazione alla durata totale dei periodi compiuti nelle assicurazioni dei due Paesi contraenti tenendo conto, tuttavia, dei periodi compiuti nell'assicurazione svedese solo in quanto non si sovrappongano ai periodi italiani.

Testo vigente dal 27 maggio 1982

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urn:nir:stato:legge:1982-04-27;288~art18 · fonte del testo

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