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Miscellanea
Protocollo n. 2
Ratifica ed esecuzione degli accordi di cooperazione economica, tecnica, finanziaria e commerciale tra gli Stati membri della Comunita' economica europea ed il Consiglio delle Comunita' europee, da un lato, e, rispettivamente, l'Egitto, la Giordania, la Siria ed il Libano, dall'altro · Legge 22 maggio 1978, n. 278
Ratifica ed esecuzione degli accordi di cooperazione economica, tecnica, finanziaria e commerciale tra gli Stati membri della Comunita' economica europea ed il Consiglio delle Comunita' europee, da un lato, e, rispettivamente, l'Egitto, la Giordania, la Siria ed il Libano, dall'altro, nonche' degli accordi di cooperazione nei settori di competenza della CECA tra gli Stati membri di tale Comunita' ed i suddetti Stati del Mashrek, firmati a Bruxelles il 18 gennaio e il 3 maggio 1977
- Aggiornato al
- 15 giugno 1978
- Articoli
- 30
- Versioni storiche
- 401
- Art. 1PROTOCOLLO N. 2 RELATIVO ALLA DEFINIZIONE DELLA NOZIONE DI "PRODOTTI ORIGINARI" E AI…
- Art. 2Sono considerati "totalmente ottenuti" in Libano o nella Comunita', ai sensi…
- Art. 3Ai fini dell'applicazione dell'articolo 1, paragrafo 1, lettera b), e paragrafo 2…
- Art. 4Quando gli elenchi A e B, di cui all'articolo 3, prevedono che le merci ottenute in…
- Art. 5Ai fini dell'applicazione dell'articolo 1, sono considerati direttamente trasportati dal…
- Art. 6La prova del carattere originario dei prodotti, ai sensi del presente Protocollo, e'…
- Art. 7Il certificato di circolazione delle merci EUR. 1 viene rilasciato dalle autorita'…
- Art. 8Il certificato di circolazione delle merci EUR. 1 viene rilasciato dalle autorita'…
- Art. 9Il certificato di circolazione delle merci EUR. 1 e' redatto in base al formulario che…
- Art. 10Sotto la responsabilita' dell'esportatore, spetta a quest'ultimo o ad un suo…
- Art. 11Il certificato di circolazione delle merci EUR. 1 deve essere presentato, entro un…
- Art. 12Il certificato di circolazione delle merci EUR. 1 e' presentato alle autorita' doganali…
- Art. 13I certificati di circolazione delle merci EUR. 1, presentati alle autorita' doganali…
- Art. 14L'accertamento di lievi discordanze tra le menzioni figuranti nel certificato di…
- Art. 15La sostituzione di uno o di alcuni certificati di circolazione delle merci EUR. 1 con uno…
- Art. 16Il formulario EUR. 2, il cui modello figura nell'Allegato VI, e' compilato…
- Art. 17Sono ammesse, quali prodotti originari, senza che occorra presentare un certificato di…
- Art. 18Le merci spedite dalla Comunita' o dal Libano per un'esposizione in un altro paese e…
- Art. 19Quando un certificato e' rilasciato ai sensi dell'articolo 7, paragrafo 2 del presente…
- Art. 20In caso di furto, perdita o distruzione di un certificato di circolazione delle merci…
- Art. 21Il Libano e la Comunita' prendono tutte le misure necessarie per evitare che le merci…
- Art. 22Allo scopo di assicurare una corretta applicazione del presente titolo, il Libano e la…
- Art. 23Si applicano sanzioni nei confronti di tutti coloro che, per far ammettere una merce al…
- Art. 24Il controllo a posteriori dei certificati di circolazione delle merci EUR. 1 o dei…
- Art. 25Il Consiglio di cooperazione puo' decidere di modificare le disposizioni del presente…
- Art. 26La Comunita' ed il Libano prendono tutte le misure necessarie affinche' i certificati di…
- Art. 27La Comunita' ed il Libano adottano, per quel che li concerne, le misure necessarie…
- Art. 28Gli allegati al presente Protocollo sono parte integrante di quest'ultimo.
- Art. 29Le merci rispondenti alle disposizioni del Titolo 1 che, alla data dell'entrata in vigore…
- Art. 30Le menzioni di cui agli articoli 19 e 20 sono apposte nella rubrica "osservazioni" del…
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