1. Le merci spedite dalla Comunita' o dal Libano per un'esposizione in un altro paese e vendute, dopo l'esposizione, per essere importate in Libano o nella Comunita', beneficiano, all'importazione, delle disposizioni dell'Accordo, purche' soddisfino le condizioni richieste dal presente Protocollo per essere riconosciute originarie della Comunita' o del Libano e purche' alle autorita' doganali sia fornita la prova:

  • a)che un esportatore ha spedito dette merci dal territorio della Comunita' o del Libano nel paese dell'esposizione e ve le ha esposte;
  • b)che detto esportatore ha venduto le merci o le ha cedute ad un destinatario in Libano o nella Comunita';
  • c)che le merci sono state spedite durante l'esposizione, o immediatamente dopo, in Libano o nella Comunita', nello Stato in cui sono state inviate all'esposizione;
  • d)che, dal momento in cui sono state inviate all'esposizione, le merci non sono state utilizzate per scopi diversi da quelli dimostrativi a tale esposizione. 2. Alle autorita' doganali deve essere presentato, nelle condizioni normali, un certificato di circolazione delle merci EUR. 1 con indicazione della denominazione e dell'indirizzo dell'esposizione. Alla occorrenza puo' essere richiesta una prova documentale supplementare su la natura delle merci e sulle condizioni nelle quali queste sono state esposte. 3. Il paragrafo 1 si applica a qualsiasi esposizione, fiera o manifestazione pubblica analoga, di carattere commerciale, industriale, agricolo o artigianale - diversa da quelle organizzate per finalita' private in negozi o in locali commerciali e aventi per oggetto la vendita di merci straniere - durante le quali le merci restano sotto controllo della dogana.

Testo vigente dal 15 giugno 1978

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