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Miscellanea
Ratifica ed esecuzione degli accordi di cooperazione economica, tecnica, finanziaria e commerciale tra gli Stati membri della Comunita' economica europea ed il Consiglio delle Comunita' europee, da un lato, e, rispettivamente, l'Egitto, la Giordania, la Siria ed il Libano, dall'altro
Legge 22 maggio 1978, n. 278
Ratifica ed esecuzione degli accordi di cooperazione economica, tecnica, finanziaria e commerciale tra gli Stati membri della Comunita' economica europea ed il Consiglio delle Comunita' europee, da un lato, e, rispettivamente, l'Egitto, la Giordania, la Siria ed il Libano, dall'altro, nonche' degli accordi di cooperazione nei settori di competenza della CECA tra gli Stati membri di tale Comunita' ed i suddetti Stati del Mashrek, firmati a Bruxelles il 18 gennaio e il 3 maggio 1977
- Aggiornato al
- 15 giugno 1978
- Articoli
- 51
- Versioni storiche
- 401
- Art. 1ACCORDO DI COOPERAZIONE TRA LA COMUNITA' ECONOMICA EUROPEA E LA REPUBBLICA ARABA D'EGITTO…
- Art. 2La Comunita' e l'Egitto instaurano una cooperazione intesa a contribuire allo sviluppo…
- Art. 3Per realizzare la cooperazione di cui all'articolo 2, si terra' conto in particolare…
- Art. 4La cooperazione tra la Comunita' e l'Egitto si prefigge in particolare quanto segue…
- Art. 5Per il conseguimento degli obiettivi contemplati nell'Accordo il Consiglio di…
- Art. 6La Comunita' partecipa al finanziamento di provvedimenti atti a promuovere lo sviluppo…
- Art. 7Le Parti contraenti agevolano la buona esecuzione dei contratti di cooperazione e di…
- Art. 8Nel settore commerciale, l'Accordo si prefigge di promuovere gli scambi tra le Parti…
- Art. 9Fatte salve le disposizioni previste agli articoli 13, 14 e 16, i dazi doganali e tasse…
- Art. 10Per ogni prodotto, i dazi di base sui quali le riduzioni previste all'articolo 9 devono…
- Art. 11Nel caso di dazi doganali comprendenti un elemento protettivo e un elemento fiscale, le…
- Art. 12Le restrizioni quantitative all'importazione nella Comunita' dei prodotti originari…
- Art. 13Si applicano all'Egitto le misure di cui all'articolo 1 del Protocollo n. 7 dell'Atto…
- Art. 14Le importazioni dei prodotti sotto elencati sono soggette a massimali annui, oltre i…
- Art. 15La Comunita' si riserva di modificare il regime dei prodotti petroliferi di cui alle voci…
- Art. 16Per le merci risultanti dalla trasformazione di prodotti agricoli elencate nell'Allegato…
- Art. 17Per i prodotti sottoelencati, originari dell'Egitto, i dazi doganali all'importazione…
- Art. 18I prodotti di seguito riportati, originari dell'Egitto, sono soggetti, all'importazione…
- Art. 19La Comunita' prende tutti i provvedimenti affinche' il prelievo da applicare…
- Art. 20La Comunita' adotta tutte le misure necessarie affinche' il prelievo da applicare…
- Art. 21I tassi di riduzione di cui all'articolo 17 si applicano ai dazi doganali effettivamente…
- Art. 22Qualora venga emanata una normativa specifica come conseguenza dell'attuazione della sua…
- Art. 23I prodotti di cui al presente Accordo, originari dell'Egitto, non possono beneficiare…
- Art. 24Fatte salve le disposizioni speciali per il commercio frontaliero, l'Egitto concede alla…
- Art. 25Le parti contraenti si comunicano, al momento della firma del presente Accordo, le…
- Art. 26Qualora l'Egitto, conformemente alla propria legislazione, applichi per un dato prodotto…
- Art. 27In occasione degli esami di cui all'articolo 46 dell'Accordo, le Parti contraenti…
- Art. 28Ai fini dell'applicazione del presente titolo, il Protocollo n. 2 determina le norme…
- Art. 29In caso di modifiche alla nomenclatura delle tariffe doganali delle Parti contraenti per…
- Art. 30Le Parti contraenti si astengono da qualsiasi misura o pratica di natura fiscale interna…
- Art. 31I pagamenti inerenti a transizioni commerciali effettuate nel rispetto della normativa…
- Art. 32L'accordo lascia impregiudicati i divieti o le restrizioni all'importazione…
- Art. 33Se una delle Parti contraenti costata pratiche di dumping nelle sue relazioni con l'altra…
- Art. 34In caso di gravi perturbazioni in un settore dell'attivita' economica, o di difficolta'…
- Art. 35Se una Parte contraente sottopone le importazioni di prodotti che potrebbero provocare le…
- Art. 36In caso di serie difficolta' o di grave minaccia di difficolta' nella bilancia dei…
- Art. 37E' istituito un Consiglio di cooperazione che, per il conseguimento degli obbiettivi…
- Art. 38Il Consiglio di cooperazione e' composto di rappresentanti delle Comunita' e degli Stati…
- Art. 39La presidenza del Consiglio di cooperazione viene esercitata a turno da ciascuna Parte…
- Art. 40Il Consiglio di cooperazione puo' decidere d'istituire qualsiasi Comitato atto ad…
- Art. 41Il Consiglio di cooperazione adotta le misure utili per agevolare la cooperazione ed i…
- Art. 42Ogni Parte contraente comunica, a richiesta dell'altra Parte, tutte le informazioni utili…
- Art. 43Le parti contraenti adottano tutte le misure generali o particolari atte ad assicurare…
- Art. 44Nessuna disposizione dell'Accordo vieta ad una Parte contraente di prendere le misure: a)…
- Art. 45Nei settori contemplati dall'Accordo: il regime applicato dall'Egitto nei confronti della…
- Art. 46Le Parti contraenti esaminano, secondo la procedura seguita per i negoziati dell'Accordo…
- Art. 47I Protocolli 1 e 2, nonche' gli Allegati A, B, C e D sono parte integrante dell'Accordo…
- Art. 48Ciascuna Parte contraente puo' denunciare il presente Accordo mediante notifica all'altra…
- Art. 49Il presente Accordo si applica, da un lato, ai territori in cui e' d'applicazione il…
- Art. 50Il presente Accordo e' redatto in duplice esemplare in lingua danese, francese, inglese…
- Art. 51Il presente Accordo sara' approvato dalle Parti contraenti secondo le rispettive…
