di documenti ed espletamento di adempimenti elettorali I funzionari consolari hanno il diritto di:

  • a)trasmettere ai cittadini dello Stato d'invio atti ed altri documenti provenienti da detto Stato;
  • b)rilasciare gli estratti e le copie di ogni documento da essi formato nei limiti della loro competenza;
  • c)ricevere qualunque dichiarazione o rilasciare certificati richiesti dalle leggi e dai regolamenti dello Stato d'invio o dello Stato di residenza, a meno che quest'ultimo non vi si opponga;
  • d)rilasciare certificati di origine delle merci, o altri documenti simili, conformemente alla legislazione dello Stato di residenza;
  • e)affiggere nei locali consolari qualunque avviso riguardante i diritti, gli obblighi e gli interessi dei cittadini dello Stato d'invio;
  • f)effettuare gli adempimenti relativi alla partecipazione dei cittadini dello Stato d'invio ai referendum e alle elezioni di detto Stato.

Testo vigente dal 4 gennaio 2006

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Le versioni storiche sono pubblicate solo per alcune raccolte di atti, e quella da cui viene questo atto non è fra quelle. Stiamo recuperando la multivigenza atto per atto: quando arriva, qui compare la storia completa con le date.

urn:nir:stato:legge:2005-12-15;277~art46 · fonte del testo

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