e informazione dei cittadini I funzionari consolari hanno diritto, nell'ambito della propria circoscrizione consolare:

  • a)di procedere alla registrazione dei cittadini dello Stato d'invio e di rilasciare loro i relativi documenti. Hanno inoltre diritto di chiedere alle Autorita' competenti dello Stato di residenza di fornire, nella misura consentita dalla legislazione di detto Stato, dati statistici riguardanti i cittadini dello Stato d'invio residenti nella loro circoscrizione consolare;
  • b)di pubblicare attraverso la stampa, avvisi di carattere generale che interessano i cittadini dello Stato di invio.

Testo vigente dal 4 gennaio 2006

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Le versioni storiche sono pubblicate solo per alcune raccolte di atti, e quella da cui viene questo atto non è fra quelle. Stiamo recuperando la multivigenza atto per atto: quando arriva, qui compare la storia completa con le date.

urn:nir:stato:legge:2005-12-15;277~art39 · fonte del testo

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