[1]di documenti ed espletamento di adempimenti elettorali

[2]- I funzionari consolari possono:

  • a)rilasciare gli estratti e le copie di ogni documento, da essi formato nei limiti della loro competenza;
  • b)ricevere dichiarazioni o rilasciare certificati richiesti dalla legislazione dello Stato d'invio o dello Stato di residenza, a meno che quest'ultimo non vi si opponga;
  • c)rilasciare certificati di origine delle, merci, o altri documenti simili, compatibilmente con la legislazione dello Stato di residenza;
  • d)affiggere nei locali consolari avvisi riguardanti i diritti, gli obblighi e gli interessi dei cittadini dello Stato d'invio;
  • e)compiere le formalita' relative alla partecipazione dei cittadini dello Stato d'invio ai referendum ed alle elezioni di detto Stato;
  • f)ricevere ogni dichiarazione prevista dalla legislazione dello Stato d'invio in materia di cittadinanza.

Testo vigente dal 17 agosto 2004

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urn:nir:stato:legge:2004-07-27;212~art44 · fonte del testo

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